Phango, 24/10/2008 21.53:
1) Lecito! Ledi la privacy solo se pubblichi quell'immagine o la esponi o la utilizzi a scopo comerciale senza il consenso firmato dal soggetto.
Oltre a quello che ha detto Phango che è giustissimo.
Però....è argomento difficile e circondato da centinaia di leggende metropolitane, tipo si può, non si può, ti arrestano, ti uccidono, puoi farlo solo se scatti con la pellicola ma non in digitale ecc...
Di leggi ce ne sono parecchie e l'ultima mi pare del 2003.
Avevo seguito per motvi personali (un amico fotografo che è stato denunciato) il processo fatto dal giudice.
La sentenza era stata più o meno questa:
vale il "tacito assenso"; ovvero, tu scatti una fotografia ad una persona, questa persona VEDE che le stai scattando una fotografia e NON dice nulla, ciò è lecito.
ATTENZIONE: questo NON è scritto in nessuna legge, tuttavia ricordiamoci che in italia la sentenza di un giudice può essere convertita in legislazione, un po' come avviene con le circolari ministeriali.
Ciò che invece è scritto chiaramente (ora non ricordo se nella legge del 90 o del 2003) è che:
"la persona ritratta può chiedere la cancellazione immediata del dato"
E' su questo che si rifaceva il giudice.
Riassumendo:
Io posso scattare la foto a chi voglio (minori a parte e qui ci sarebbe da aprire un'altra parentesi), tuttavia se la persona si RIFIUTA di essere ritratta e chiede la cancellazione dell'immagine, noi siamo obbligati a farlo immediatamente.
D.lgs del 2003 il numero non me lo ricordo.